Manovra correttiva
Si paga subito, la giustizia arriverà
In un intervento su Il Sole 24 Ore, Siciliotti commenta la cosiddetta "concentrazione della riscossione nell'accertamento". E chiede la rimozione del termine di 150 giorni dopo i quali perde efficacia la sospensione del pagamento.

Nell’ottica del rapporto tra fisco e contribuente, uno degli aspetti più delicati di questa manovra correttiva (DL 78/2010) è rappresentato dalle disposizioni in materia di riscossione. Voglio subito precisare che non siamo contrari di per sé alla cosiddetta “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, per effetto della quale l’intimazione ad adempiere viene direttamente inserita nell’avviso di accertamento.

Questa impostazione rende sempre meno implicita una presunzione di colpevolezza del contribuente che non ha riscontro in altre sedi giuridiche, dove anzi la presunzione di innocenza persiste anche a seguito di giudicati di primo e secondo grado (figuriamoci sulla base dei meri atti di indagine), però, come premesso, siamo disponibili a comprendere le ragioni che spingono in questa direzione.

Quello che rende allo stato attuale irricevibile queste misure va dunque ricercato nella mancanza di una parallela attenzione sul fronte della costruzione di una giustizia tributaria in grado di stare al passo con la  nuova riscossione.

Mentre lo Stato tutela se stesso rispetto ai tempi della giustizia tributaria, scarica il problema integralmente sul cittadino. Tanto più che a tutt’oggi, gli unici termini ordinatori entro cui la legge imporrebbe al giudice tributario di fissare l’udienza sono previsti nel caso in cui la sospensione dei pagamenti venga concessa al cittadino.

Se il contribuente dunque fa ricorso e chiede la sospensione del pagamento, ma essa non gli viene concessa, intanto paga e poi il giudizio si terrà quando si terrà; se invece la sospensione viene concessa al contribuente, allora il giudice è tenuto a fissare l’udienza entro 90 giorni e, se per caso non lo riesce a fare (il termine è meramente ordinatorio), comunque una volta decorsi 150 giorni la sospensione perde efficacia e il contribuente torna a dover pagare nelle more del giudizio.

Siamo convinti che, nell’interesse stesso dell’Erario, ove non coincida con la mera cassa, ma miri rapporto corretto ed equilibrato con il cittadino, queste norme debbano essere modificate in sede di conversione in legge del DL 78/2010.

Si provveda almeno a rimuovere l’improvvido termine di 150 giorni per l’efficacia della sospensione e a disporre un termine ordinatorio per la fissazione dell’udienza anche nei casi di mancato riconoscimento al contribuente del diritto di sospensione dei pagamenti fino alla sentenza di primo grado.

di Claudio Siciliotti
(Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2010)

 

Il comunicato stampa del Consiglio nazionale APRI ALLEGATO
Il commento del Sole 24 Ore APRI ALLEGATO
L'articolo in PDF APRI ALLEGATO
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